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Il Palazzo Scolastico e il D.L. 22-01-2004 n.42

E' un pezzo che aspetto la pubblicazione del risultato del sondaggio sul sito dell'amministrazione, ma nessun comunicato ufficiale dal Comune è giunto sul web, solo un paio di articoli sui giornali locali dove si accenna ad una bassa partecipazione, nonostante la proroga di 60 giorni.
Circa il 10% della popolazione si è espressa in forma anonima (dicono gli articoli) preferendo tra le 4 soluzioni proposte, la Piazza.

Noi il sondaggio, l'avevamo messo online molto tempo prima e senza spendere un centesimo. A partecipare al voto online, sono state più di 400 persone (ed all'epoca Internet non era ancora così diffuso), la scelta è stata di tutt'altro genere: la maggioranza infatti, ha preferito la conservazione dell'edificio. La migliore in assoluto secondo me, ma soprattutto LEGALE.... in linea con il vigente Codice dei Beni Culturali che incollo qui dall'art. 10 all'art. 13, aggiungendo alla fine l'art. 21:

Articolo 10
Beni culturali


1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela


1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale


1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale


1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione


1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

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Quindi l'edificio, costruito più di 50 anni fa, opera di autore non più vivente, oltre ad essere sottoposto alla normativa del vigente PRG, che prevede come unico intervento consentito la Ordinaria Manutenzione oppure la Straordinaria Manutenzione (Tav. 9c - Riqualificazione delle cortine edilizie dei principali tracciati), è anche soggetto alle disposizioni del Titolo 1 (Tutela) del D.L. n.42/2004 fino a quando non sarà effettuata la VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE di cui al comma 2 dell'art. 12. Qualora nell'edificio, dopo la citata verifica non sarà riscontrato l'interesse di cui al comma 2 dell'art. 12 (e personalmente ne dubito....), è escluso dall'applicazione delle disposizioni del Titolo 1. Se la verifica avrà esito positivo, ad avviare il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13, sarà il soprintendente, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

RIASSUMENDO:

1) FINO A QUANDO NON VIENE CHIESTA LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE, L'IMMOBILE E' TUTELATO DAL D.L. N. 42/2004, IN QUANTO, OLTRE AD ESSERE UN EDIFICIO COSTRUITO PIU' DI 50 ANNI FA, E' ANCHE UNA TESTIMONINAZA DELL'IDENDITA' E DELLA STORIA DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA;

2) SE LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DARA' ESITO POSITIVO, IL SOPRONTENDENTE NE DARA' COMUNICAZIONE AL PROPRIETARIO. IN QUESTO CASO, L'INTERVENTO SULLA COSA COSTITUENTE IL BENE CULTURALE, SARA' SUBORDINATO ALL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO (Art. 21);

3) SE LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DARA' ESITO NEGATIVO, L'IMMOBILE NON E' PIU' TUTELATO DAL D.L. N. 42/2004;

Il fabbricato non ha elementi architettonici di pregio, ma è comunque classificabile tra gli immobili da tutelare, in quanto ricade tra quelli elencati all'art.10 comma 3 lettera "d" che recita: "le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose".
Inoltre vale quanto previsto dallo strumento urbanistico. E' vero che le amministrazioni spesso si avvalgono dell'approvazione in deroga al P.R.G, ma in questo caso è importante rispettare le previsioni della tav. 9c, in quanto il Palazzo Scolastico (la cui facciata da continuità ad una cortina edilizia che va piuttosto riqualificata) è parte integrante di un tessuto urbano consolidato.

Vi consiglio di leggere questo articolo guardando la FOTO, notando l'EPOCA DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO (che corrisponde a quella di tante altre scuole che possiamo ammirare in altre località come Castelfrentano, Guardiagrele... fino ad arrivare a Chieti, tutti ancora adibiti a scuola) e riflettendo sul fatto che il nostro Palazzo Scolastico (come anche tutti gli altri) è un PEZZO DI STORIA DEL NOSTRO PAESE CHE NON DEVE ASSOLUTAMENTE SCOMPARIRE!!! [SM=g27826]

Tralascio per ora, l'argomento che riguarda le somme spese dall'Amministrazione dal 2002 al 2008 e l'argomento validità del sondaggio...
[Modificato da wmaster 11/01/2009 23:27]